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Venerdi, 29 marzo 2024 - Santi Simplicio e Costantino ( Letture di oggi)

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Libera promessa fatta a Dio di offrirgli qualcosa o di astenersene; in ebraico si han due voci distinte: neder (***) per il v.-offerta e 'issar o 'esar per l'altro (cf. ad es. il nazireato). L'idea del v. nasce dal desiderio naturale di rendersi benevola la divinità, specialmente in momenti difficili; lo troviamo in uso tra gli antichi Semiti e prima della legge mosaica (cf. Gen. 28, 20 ss.). Esempi posteriori: Iefte (Iudc. 11, 30; v.); Anna, madre di Samuele (I Sam 1, 11 ss.); il giusto in pericolo (Ps. 116, 18; 22, 26; cf. Ion. 1, 16; ecc.). Ad un v. è equiparato il proposito di verginità fatto dalla Madonna (Lc. 1, 34); e al v. del nazireato, quello di s. Paolo (At. 18, 18; 21, 22).
Chiunque poteva liberamente disporre di sé (uomo, vedova, donna ripudiata) aveva capacità di fare anche un v. (Num. 30, 3.10): al contrario, il v. di una vergine o di una donna sposata valeva solo se approvato dal padre o dal marito, i quali si presumevano consenzienti se non facevano opposizione entro lo spazio di un giorno (Num. 30, 11-16); il padre poteva perciò annullare il V. dei figli ancora sotto la sua autorità (Num. 30, 4.6). Si poteva offrire a Dio tutto: se stesso, i figli, gli animali mondi ed immondi, case, campi ecc. Solo ciò che già di diritto spettava a Dio (primogeniti, decime: Lev. 27, 26), gli animali difettosi (Mal. 1, 14) ed il prezzo del meretricio (Deut. 23, 18) erano esclusi. Il v. poteva venire anche commutato: così le persone che si erano o erano state votate a Dio potevano essere riscattate dietro lo sborso di relativo compenso, variabile secondo l'età ed il sesso (Lev. 27, 1-8). Anche per le case ed i campi era possibile il riscatto (Lev. 27, 14-25). Per il v. speciale herem, v. Anatema.
Non c'era obbligo di fare alcun V. (Deut. 23, 22), ma una volta fatto bisognava adempierlo a tempo opportuno, perché «se avrai indugiato, ti sarà ascritto a peccato» (ib. 23, 21; cf. Eccle. 5, 4). Non si facciano voti sconsiderati (Prov. 20, 25), così come fece Iefte (Iudc. 11, 30). Perché un v. avesse validità giuridica, bisognava enunciarlo chiaramente e formalmente (Num. 3. 7.13; Deut. 23, 23).
Gesù rimprovera ai Farisei (che consacrarono al v. una minuziosa casistica: cf. trattato del Talmud: «Nedarim») di snaturare per i loro interessi questa santa istituzione, servendosene contro la legge divina. Secondo essi, bastava far v. di offrire al Tempio un oggetto, perché questo divenisse sacro, inalienabile. Ed approvavano chi, ad es., per non sovvenire i propri genitori bisognosi (cf. il precetto del Decalogo) pronunziasse sui suoi beni la parola "corban" = "offerta sacra", dicendoli intangibili, perché destinati al Tempio. Si cercava poi il pretesto o il compromesso per evadere da simile promessa (Mt. 15, 1-9; Mc. 7, 11 ss.).

BIBL. - F. X. KORTLEITNER. Archeologia biblica. Innsbruck 1917, pp. 382-92; P. REINISCH. Teologia del Vecchio Testamento (trad. it.), Torino 1950, pp. 266-69; A. VACCARI, La S. Bibbia. VIII, Firenze 1950, p. 78.

Fonte: Dizionario Biblico diretto da Francesco Spadafora