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Venerdi, 19 aprile 2024 - San Leone IX Papa ( Letture di oggi)

Matrimonio


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L'ebr. hatunnah (Cant. 3, 11) esprime la celebrazione del m., che non ha in ebr. sostantivo corrispondente; in greco (Nuovo Testamento), ***, e prevalentemente il verbo ***.
Il primo m. risale alle origini stesse dell'umanità (Gen. 2, 18 ss.): Eva è data da Dio ad Adamo, compagna indivisibile e quasi completamento dell'uomo, consacrando il consorzio coniugale e fondando la società sulla famiglia (A. Vaccari). L'esser tratta la donna. dal lato dell'uomo, oltre a confermare l'unità della specie umana, insegna il dovere dell'amore mutuo e la dipendenza della donna dall'uomo (cf. I Cor 11, 8). «Per questo l'uomo abbandona il padre e la madre e si unisce alla sua donna e formano una carne sola» (Gen. 2, 24): sono parole del sacro autore, o meglio di Dio, che l'ispirava (cf. Mt. 19, 6); i coniugi fanno come una sola persona, un sol corpo (cf. I Cor 6, 16). Di qui Gesù stesso trasse una prova della originaria unità (monogamia) e della indissolubilità del m. (Mt. 19, 4.8; A. Vaccari).
Esso è un patto divino «del quale Dio è testimone» (Prov. 2, 17; Mal. 2, 14); perciò Tobia (8, 9) prega: «Non per voglia insana prendo in sposa questa mia sorella, ma per fedeltà alla legge». Per questo i profeti poterono designare la relazione tra Iahweh e Israele come un m. (Os. l, 2; Ier 2, 2; Ez. 16 ecc.; Cant.). E il Decalogo comanda: «Non commettere adulterio» (Ex. 20, 14); l'adulterio è un peccato contro Dio (Gen. 20, 6; Prov 2, 17); anche il solo desiderio cattivo (Ex. 20, 17; cf. Gen 39, 9).
Con l'accentuarsi del distacco della umanità da Dio, dopo il peccato, nella prava discendenza Cainita è Lamec che la Bibbia ci presenta poligamo (Gen. 4, 18), flessione dalla pura istituzione delle origini.
Dio si adatta benevolmente ai costumi imperfetti degli uomini, e dai patriarchi in poi, troviamo attestata la poligamia e il divorzio; praticamente sono i costumi Semiti in genere e dei Babilonesi in particolare. Ne è testimone più celebre il codice di Hammurapi (v.), vari articoli del quale hanno adeguata corrispondenza con la narrazione della Genesi (v.) su Abramo, Sara e Agar; Giacobbe, Rachele, Lia e le loro schiave; sui rapporti di Giuda e Tamar (estensione del levirato tra il suocero e la propria nuora, esplicitamente formulata nella legge hittita), ecc.

Essendo dunque legittimo il m. poligamico, l'adulterio si aveva soltanto quando lo sposo aveva relazione con la donna di un altro; mentre il rapporto con una nubile era solo atto immorale. Invece era adulterio, il rapporto di una donna sposata con qualsiasi altro uomo. Per adulterio era comminata la pena di morte, per l'uomo e per la donna; in ciò la fidanzata era assimilata alla sposa (Gen. 38, 24; Lev. 18, 20; Deut. 22, 22-27 ecc.). La fedeltà coniugale è esaltata (Prov. 5, 15-19); l'onestà della donna celebrata al di sopra di ogni altra dote (Prov. 31, 30; Eccli. 26, 23; Tob. 3, 11 ss.); cf. Dan. 13, 23; Iob 31, 9.11 s. I libri sapienziali tengono severamente in guardia contro ogni infedeltà (Prov. 2, 16 ss.; 5, 3 ss. ecc.), che non può celarsi agli occhi di Dio, anche quando rimane nascosta agli uomini (Eccli. 23, 18 s.). Un'adultera pecca tre volte: ferisce la santità di Dio, inganna il marito e procrea un figlio estraneo (Eccli. 23, 23).
Le gioie del m. preservano lo sposo dalle vie inique; egli renda il debito coniugale, perché la sposa non corra il pericolo di divenire infedele (Prov. 5, 13-19). Tra i grandi santi del Vecchio Testamento, (Mosè, Osea, Isaia, Ezechiele, Tobia, ebbero una sola sposa, e monogamo fu il m. di Giuditta; e nel corso dei tempi la monogamia divenne il m. comune).

Il significato religioso del m., e l'alto livello morale di tutto il V. T., sono manifesti nelle prescrizioni che interdicono la unione tra consanguinei e congiunti (Lev. 18, 6-18; 20, 10- 21~ Deut. 22, 13-30; 27, 20-23; cf. in parte il Codice di Hammurapi, §§ 154.157); una sola eccezione è costituita dalla legge antichissima del levirato (v.). Tanto più, se si considerano i costumi degli Egiziani, che non consideravano immorale neppure l'unione del padre con la figlia e forse della madre con i propri figli (cf. DBs, II col. 850 s.) e quelli ancor più depravati dei Cananei Lev. 18, 3 (A. Clamer La Ste Bible [ed. Pirot, 2], Parigi 1940, pp. 138-42; 154-57; 652-56).

La legge sul divorzio (Deut. 24, 1-4), gli altri passi del Pentateuco che parlano di esso, lo suppongono già in atto, stabilito dal costume; la legge determina soltanto le formalità da seguire per renderlo legale, e impone condizioni e restrizioni, atte a restringere l'uso. La legislazione babilonese (codice di Hammurapi, § 137) non si preoccupa di stabilire il motivo del ripudio (nel § 141 sono enumerate parecchie colpe della sposa che lo permettono senza compenso alcuno). «Se sposata una donna, questa più non gli piaccia, perché ha notato in essa qualcosa di turpe (o di ripugnante), l'uomo le rimetterà scritto un atto di ripudio» ecc. (Deut. 24, 1).

La frase ebr. «troverà su di essa una nudità, o onta di cosa», lascia capire che questa cosa vergognosa o ripugnante sia di ordine fisico: come una malattia ad es., o altra infermità. Al tempo di Nostro Signore, i rabbini ne discutevano: Shammai intendeva nudità di una colpa grave, in particolare l'adulterio; Hillel invece autorizzava il divorzio per un motivo qualsiasi; i Farisei che interrogano N. Signore (Mt. 19, 3 «è lecito rimandare la moglie per qualunque motivo») appartenevano a questa scuola. Il diritto di divorziare era riservato al solo marito.

Più tardi e per la prima volta nella colonia giudaica d'Elefantina, risulta l'estensione di tal diritto alle donne (Clamer, op. cit., p. 662 ss.). La legge cercò dunque di proteggere la donna dall'arbitrio dell'uomo.

Il marito, rimandando la sposa, ci rimetteva la dote, dono nuziale da lui consegnato al padre della sposa (Ex. 22, 15).
L'Eccli. 7, 26 mette in guardia contro il divorzio; considerato tuttavia dai Giudei come una valvola di sicurezza, senza della quale il m. sarebbe troppo duro (cf. Mt. 19, 10). Il m. è uno dei punti in cui più sensibile è il completamento e l'elevazione operati dal Cristo.

Nel discorso del Monte: «Fu detto: Chi licenzia la propria moglie, le dia l'atto di divorzio - (Deut. 24, 1-4). Io invece vi dico che chiunque licenzia la propria donna, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio, e chi sposa la ripudiata, commette adulterio» (Mt. 5, 31 s.). E più completamente in Mt. 19, 3-12.
Ai Farisei che gli propongono la questione del divorzio, Gesù risponde riportando il m. alla purezza delle sue origini: Gen. 1, 27; 2, 24; e stabilendone le due qualità essenziali, poste da Dio: l'unità e l'indissolubilità assoluta «quel che Dio ha congiunto, l'uomo non separi»).

Mosè non istituì il divorzio, ma lo disciplinò; esso non è una legge, ma un'eccezione tollerata («per la durezza del vostro cuore vi permise Mosè di ripudiare le vostre mogli, ma da principio non era così»); quindi proclama ancora (come in 5, 31 s.) la legge dell'indissolubilità (= Mc. 10, 10 ss.; Lc. 16, 18; 1 Cor 7, 10 s.; Rom. 7, 2 s.) L'inciso eccetto il caso di concubinato *** risponde al rabbinico zenut = matrimonio invalido, non vero, "concubinato"), indica il caso della unione nella quale il vincolo matrimoniale non c'è, e il licenziamento della donna è non soltanto legittimo ma doveroso (J. Bonsirven, A. Vaccari, C. Spicq).
Quindi esalta il celibato virtuoso, di chi volontariamente vuol dedicare tutto se stesso a Dio e alla diffusione del suo regno.

Lo stesso insegnamento è ripreso da Paolo: il m., sua legittimità (è un dono ***), e i suoi diritti (I Cor 7, 1-7); indissolubilità (vv. 8-16); paragone tra il m. e la verginità (vv. 25-38); stato vedovile (v. 39 s.). Il m. è necessario per chi non ha il dono più elevato della verginità: i coniugi si rendano scambievolmente il debito coniugale: «la sposa non ha il potere sul proprio corpo, ma il marito; egualmente il marito non ha il potere sul proprio corpo, ma la donna. Non vi private l'un l'altro, se non di comune accordo, per breve tempo, per attendere alla preghiera (scopo soprannaturale); e ritornate subito all'usato, affinché Satana non vi tenti facendo leva sulla vostra incontinenza». L'indissolubilità è assoluta, ordine del Signore.
«Quanto a quelli che abbracciano la fede, già maritati, se il coniuge infedele consente coabitare col convertito, rimangano uniti; ma se egli si vuol separare, l'altro coniuge è libero (I Cor. 7, 12-15; il cosiddetto privilegio paolino). La ragione (o la precisa ragione) per cui s. Paolo diceva al credente di non rompere il precedente legame, era la speranza nel coniuge di poter condurre alla fede l'altro; ora essa cesserebbe in un'unione tormentata e turbata; in tal caso, la parte fedele non deve farsi scrupolo di riprendere la libertà. S. Paolo condanna coloro che proibivano il m. (I Tim. 3, 4); scomunica l'incestuoso di Corinto (I Cor 5, 1-5). Il marito deve amare la sposa, come Cristo la Chiesa (Eph. 5, 25; Col. 3, 19; cf. 1 Pt. 3, l ss.); il m. deve essere un mezzo di santificazione (I Tim. 2, 15). Il Divin Redentore, che ha onorato con la sua presenza il m., alle nozze di Cana (Io. 2, 1-11), lo ha elevato a sacramento, connettendo al contratto naturale, tra i battezzati, il conferimento della grazia. L'insegnamento infallibile della Chiesa rende esplicito quanto è implicitamente contenuto nei Vangeli (Io. 2, l, 11; Mt. 19, 3-12) e particolarmente in 1Cor. 7 e in Eph. 5, 28-31.

Dopo aver citato Gen. 2, 23 s. circa l'unità dei due sposi, e pertanto l'amore scambievole che da essa deriva, s. Paolo aggiunge: «Grande è questo mistero, cioè in rapporto al Cristo e alla Chiesa». L'unione dell'uomo e della donna, enunziata nella Genesi e che Dio ha voluto, è un mistero importante e sublime, perché oltre al significato immediato del dono e accettazione mutui dei due sposi, figura l'unione del Cristo e della Chiesa. Ecco il profondo significato (mistero) che va riconosciuto alle parole della Genesi. Questo rapporto, esiste già nel m. o, semplice contratto naturale, come istituito da Dio; ma esso è pieno, adeguato, soltanto col m. sacramento, per gli effetti della grazia che produce; come la morte redentrice dello Sposo celeste (Mc. 2, 19, s.; cf. Io. 3, 29) rende ferace d'ogni bene soprannaturale la sua unione con la Chiesa. (A. Médebielle, Epitre aux Ephésiens [La Ste Bible, ed. Pirot, 12], Parigi 1938, p. 68 ss.).
[F. S.]

BIBL. - E. B. ALLO. Prem. Ep. aux Corinthiens. 2a ed., Parigi 1935, pp. 152-89; J. BONSIRVEN, Le divorce dans le N. T. ivi 1948, (cf. RScR, 35 (1948) 442 ss.; IDlo., Teologia del Nuovo Testamento, Torino 1952, pp. 109, 283 s.; P. HEINISCH, Teologia del Vecchio Testamento, (trad. it.), ivi 1950, pp. 217-22; A. VACCARI. La S. Bibbia, VIII, Firenze 1950, pp. 41 S., 90 s.; F. SPADAFORA, Temi di esegesi, Rovigo 1953, pp. 345- 52; P. A. VACCARI, in Civ. Catt., 107, II (1956) 9-20. 350-59. 475-84; ID., La clausola del divorzio in Mt. G. 32,. 19, 9, in Rivista Biblica, 3 (1955) 97-119; A. G. BARROIS, Manuel d'archéologie biblique, II, Parigi 1953, pp. 1-18; R. DE VAUX. Les institutions de l'Ancien Testament. I, ivi 1958, pp. 45-66.

Autore: Mons. Francesco Spadafora
Fonte: Dizionario Biblico diretto da Francesco Spadafora