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Giovedi, 28 marzo 2024 - San Castore di Tarso ( Letture di oggi)

Fonti del diritto canonico orientale


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Sono le prescrizioni riguardanti il comportamento dei membri e dei ministri della Chiesa, che provengono di solito dai concili e sinodi ecumenici. Una volta che la Chiesa fu riconosciuta ufficialmente dallo Stato, i precetti della Chiesa divennero automaticamente leggi dell'Impero; entrarono nel Codice Teodosiano, e più ancora nel Codice Giustinianeo. Sotto l'Imperatore Teodosio II (401?450), tutte le leggi generali emanate a partire da Costantino il Grande (morto nel 337) furono codificate in una raccolta entrata ufficialmente in vigore a partire dal 439. Nel 529, l'Imperatore Giustiniano I (483?565) pubblicò un nuovo Codice, riveduto nel 534. Il Codice Giustinianeo intese procurare una sinfonia (gr. « armonia ») ed una synalleleia (Gr. « cooperazione autonoma ») tra la Corte imperiale e le autorità ecclesiastiche, facendo dell'imperatore l'esecutore della legislazione canonica. Il Codice Giustinianeo aiutò il codice canonico a spuntare in Occidente nel tardo Medioevo, ma una codificazione del diritto canonico orientale richiese molto tempo. San Nicodemo del Monte Athos (1749?1809) tentò una compilazione e vi aggiunse un commento, chiamato Pedalion (gr. « timone »), che fu rapidamente riconosciuta nella prassi del patriarca di Costantinopoli. Questo timone intendeva guidare la nave della Chiesa universale con i dogmi e le tradizioni che fungevano da travi e da impiantito; Gesù era il pilota; gli apostoli ed il clero erano gli ufficiali e l'equipaggio. Questa immagine richiama il nome dato al codice principale di diritto canonico russo: Korm_aja Kniga (Russo: « carta del navigante »). È una raccolta di canoni stampati per la prima volta nel 1653. Il lavoro di san Nicodemo riflette i legami stretti che intercorrono tra legge e spiritualità e l'interpenetrazione della legge e del dogma. Due termini sintetizzano lo spirito del diritto canonico orientale: akrìveia (Gr. « rigore » ) e oikonomìa (gr. « direzione della casa »). Cf Chiesa e Stato; Corpus Juris Canonici; Economia; Nomocanone; Filocalis; Sinodo Trullano; Sinfonia.

Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)