Scrutatio

Venerdi, 29 marzo 2024 - Santi Simplicio e Costantino ( Letture di oggi)

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Ebrei intellettuali dell'ultimo periodo biblico e postbiblico chiamati nel Nuovo Testamento, seguendo l'uso dei Settanta, quasi sempre ***, nella Bibbia ebraica invece con due voci affini (soter e sopher) con significato etimologico diverso (sorvegliante e scrivente) e negli scritti ebraici posteriori col termine hakkam (saggio). Gli S. erano innanzi tutto studiosi della Legge sorti durante il periodo esilico, quando s'identificò l'interesse per questa prerogativa inconfondibile del popolo ebraico: essi erano i «maestri della Legge» (in gr. ***, cf. Lc. 5, 17; At. 5, 34) «gli interpreti delle sacre leggi», come amano chiamarli Filone e Flavio Giuseppe, e, come tali, facevano parte del Sinedrio e dei vari tribunali.

Alcuni di essi provenivano da classi aristocratiche e sacerdotali; ma la maggioranza proveniva da altre classi sociali e in genere dal laicato. Unico requisito era una profonda inclinazione allo studio. Diversi di essi, anche i più famosi, per vivere, esercitavano mestieri anche assai umili. Fin dall'inizio godevano la stima incondizionata del popolo (cf. 2Mach. 6, 18 ss.; Eccli. 33, 24-39, 15). La loro formazione era lunga e faticosa: l'aspirante doveva sedere a lungo «ai piedi» (cf. At. 22, 3) di un maestro celebre, imparare a memoria dalla sua bocca l'esegesi biblica, improntata a racconti aneddotici (= haggadhah) oppure a ragionamenti e detti giuridico-parenetici (= halakhah) e le varie massime tramandate da antichi S.; a istruzione ultimata a quarant'anni ('Aboda' zara' 19b; Sota 22 b), si procedeva ad una specie di ordinazione con l'imposizione delle mani. Solo allora egli si poteva dire un vero "saggio" ed aveva il diritto all'ambito titolo di Rab (cf. Mt. 23, 7), trasformabile per maggior riverenza in Rabbi e Rabban (Maestro mio e Maestro nostro). L'erudizione acquisita spesso li rendeva superbi, sprezzanti e antipatici (Io. 7, 49).

Agli S. - di solito seguaci dei principi farisaici - si deve la diffusa conoscenza della legge e l'incitamento alla sua pratica con le parole e l'esempio; un litteralismo esasperante nell'interpretazione di talune norme (come quelle riguardanti il riposo sabatico o la purità e l'impurità legale dei cibi o di alcune azioni) ed un procedere cavilloso per scoprire appigli, occasionavano l'inosservanza pratica. Essi, che avevano derubato il sacerdozio della sua qualità di depositario e interprete della Legge (cf. Deut. 17, 8-11) ed avevano perpetuato il delitto rinfacciato già da Geremia (8, 8) ai loro predecessori, di sostituire la propria autorità a quella di Dio, erano una pianta non piantata dal Padre celeste (Mt. 15, 13) severamente condannata da Cristo (cf. in modo speciale Mt. 23, 2 ss.).
[A. P.]

BIBL. - H. STRACK-P. BILLERBECK, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, I, Monaco 1922, pp. 79-82: Jo. JEREMIAS, ***, in ThWNT, I, Stoccarda 1933, pp. 740 58.: U. HOLZMEISTER, Storia dei tempi del Nuovo Testamento, trad. ital., Torino 1950, pp. 166-171.

Autore: Sac. Angelo Penna
Fonte: Dizionario Biblico diretto da Francesco Spadafora