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Giovedi, 25 aprile 2024 - San Marco ( Letture di oggi)

Schiavitù


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È la condizione dei prigionieri di guerra non israeliti (cf. 1Sam. 30, 3; 2Par. 28, 8-15) che in un periodo più antico venivano invece uccisi (Num. 31, 7; Deut. 20, 13 s.), dei catturati con una razzia (Am. 1, 6.9), degli in solventi di un debito o dei degenti in strettezze finanziarie (Ex. 21, 7 s.; Am. 2, 6; 8, 6; 2Reg. 4, 1; Neh. 5, 5-8); ed anche di ladri, incapaci di restituire la refurtiva, che passavano proprietà del derubato (Ex. 22, 2). Vi erano regolari mercati di schiavi nei quali erano molto attivi gli abitanti di Tiro (Am. 1, 9; Ez. 27, 13). Il prezzo normale, a quanto sembra, era di 30 sicli (cf. Ex. 21, 32) con le sue inevitabili oscillazioni. Secondo Lev. 25, 42 ss.; Deut. 24, 7 era interdetto il mercato di schiavi israeliti. La legge ebraica tende a limitare il diritto del padrone: questi era obbligato a liberare lo schiavo, cui aveva inflitto un grave maltrattamento (Ex. 21, 26 s.); doveva rendere la libertà a tutti gli schiavi suoi connazionali dopo sei anni di servizio, concedendo loro anche un minimo indispensabile per il sostentamento immediato (Lev. 25, 39-54; Ex. 21, 2; Deut. 15, 12.15). Però una disposizione così umanitaria rimase soltanto teoretica. Una solenne promessa di liberazione fu fatta al tempo dell'assedio di Gerusalemme nel 587, ma non fu mantenuta (Ier. 34, 8-22). La legge, invece, lasciava solo allo schiavo il diritto di scelta fra la libertà e la continuazione del suo stato (Ex. 21, 5 s.), che poteva cessare anche in seguito al riscatto da parte dei parenti oppure alla fuga (Deut. 23, 16 s.; ma cf. 1Reg. 2, 39 s.).
A base di queste disposizioni umanitarie erano il rispetto per la dignità umana e il pensiero che tutti, sia padroni che servi, avevano il medesimo Dio creatore. Agli schiavi, anche non israeliti, veniva praticata la circoncisione e a loro erano accordati diritti particolari connessi con la religione ebraica, come il riposo sabatico (Ex. 20, 10; 23, 12; Deut. 5, 14). Non difettano casi concreti o consigli teoretici, che presuppongono una relazione di rispetto reciproco ed anche di amicizia stabilitasi fra il padrone ed il suo schiavo, specie dopo la sua liberazione (cf. Gen. 15, 2 ss.; 2Sam 9, 1; 2Reg. 4, 26 ss.; Prov 17, 2). Alcune sette giudaiche, come gli Esseni (cf. Flavio Giuseppe, Ant. XVIII, 21) ed i Terapeuti (Filone, De vita contemplativa, 70), riprovavano per principio la s. Nel Nuovo Testamento non si ha una legislazione sulla s. né se ne affronta il problema dal lato sociale-morale: ma la soluzione pratica data da S. Paolo al caso di Onesimo schiavo fuggitivo, è un indice che, senza repentina rivoluzione sociale, la s., tanto compenetrata nel mondo antico, era destinata a scomparire. Per il momento egli, al pari degli altri Apostoli, e dei più antichi scrittori ecclesiastici, si limita ad inculcare i principi, che avrebbero portato fatalmente alla sua abolizione. Alla raccomandazione pratica di un trattamento urna· no rivolta ai padroni (Eph. 6, 9; Col. 4, 1) si uniscono il ricordo costante dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio ed il pensiero dominante che in Cristo non vi è più né schiavo né libero (Gal. 3, 28; Col. 3, 11).
[A. P.]

BIBL. - R. SALOMON, L'esclavage en droit comparé juif et romain, Parigi 1931; M. ROBERTI. La lettera di S. Paolo a Filemone e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo, Milano 1933; .J. MENDELSOHN, Slavery in the ancient Near East; A Comparative Study of Slavery in Babylonia, Assyria, Syria and Palestine..., Oxford 1949.

Autore: Sac. Angelo Penna
Fonte: Dizionario Biblico diretto da Francesco Spadafora