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Sabato, 27 aprile 2024 - Santa Zita ( Letture di oggi)

Giurisdizione


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Per Giurisdizione, si intende il potere pubblico concesso da Gesù alla Chiesa per reggere in fedeli affinché raggiungano il fine soprannaturale. Il Codice di Diritto Canonico lo chiama " potestà di governo ", ed anche " potestà di giurisdizione " (CIC, c. 129). " La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale " (c. 135). Si puo ancora meglio parlare dell' "ufficio di santificare, di insegnare e di governare " secondo i tre poteri di Cristo: sacerdote, maestro e pastore (cf LG 21 e CIC, c. 204). Essendo Cristo uno, unico e indivisibile, la potestà pubblica, come partecipazione del suo potere, non può non essere, in fondo, unica e " sacra ", in quanto propria di un popolo sacerdotale, di una comunità di culto. Questa unica potestà sacra è di radice sacramentale e, praticamente, parte dai caratteri sacramentali, come una vera incorporazione attiva e impegnativa a Cristo, È una configurazione definitiva con lui e una partecipazione attiva ai suoi poteri. Se i caratteri sacramentali sono tre, in quanto sono tre i sacramenti che li imprimono, sono anche tre le specie giuridico-pastorali di potestà, tenendo presente, inoltre, il profondo vincolo intrinseco che esiste tra il battesimo e la confermazione e, d'altra parte, i tre gradi del sacramento dell'ordine, il diaconato, il presbiterato e l'episcopato.

La giurisdizione in quanto iuris-dictio appare storicamente vincolata in forma speciale alla potestà giudiziale, in quanto sono i giudici che dicono o dettano il diritto. Però, come i giudici devono attenersi alla legge e osservare tutto il principio della legalità, la giurisdizione applicata suppone una giurisdizione più ampia e fondamentale, che si svolge specialmente nel potere legislativo.

Tenendo presenti le chiarissime e desiderate conquiste del Vaticano II circa la sacramentalità specifica dell'episcopato e la collegialità episcopale, troviamo, partendo dai dati chiaramente rivelati, che la suprema potestà di giurisdizione, la pienezza di potestà pubblica, il massimo di costituzione pubblica, si trova, per volere di Cristo, nel Romano Pontefice in quanto successore di Pietro e in quanto capo visibile del collegio episcopale, successore del collegio apostolico. La tipizzazione chiara dei poteri del Romano Pontefice e dei vescovi in comunione reale e visibile con lui, manifesta il grado supremo di potestà giurisdizionale nella Chiesa (sul suo svolgimento concreto, cf Romano Pontefice e Collegialità episcopale). È bene, tuttavia, far notare chiaramente che la potestà radicale dei vescovi viene loro dalla stessa consacrazione, dal carattere sacramentale specifico, e che dal Romano Pontefice deriva solo l'esercizio ordinato e immediato di questa potestà in una parte determinata della Chiesa, data la divisione territoriale della Chiesa una ed unica. Il grado supremo di potestà del Romano Pontefice e del collegio episcopale spiega la forma pubblica tipica ed esclusiva di fare leggi, di insegnare e di stabilire i mezzi di santificazione, ricordando, però, che in ultima analisi, è lo Spirito Santo che santifica. Un grado inferiore, in quanto subordinato e tuttavia coordinato, è posseduto dai presbiteri: di qui, l'importanza fondamentale del presbitero, senza cui non è possibile praticamente cogliere la funzione episcopale nelle Chiese particolari. La potestà radicale di cui, per il loro carattere sacerdotale, sono potenzialmente rivestiti i presbiteri, è enorme. Però, riguardo al suo esercizio pratico e ordinato, appare un tantino limitata, a motivo del suo giusto coordinamente con il suo capo immediato, il vescovo. L'ordinamento giuridico di tutta la potestà sacra pastorale esige tutto il sistema di partecipazioni delegate, ecc., ed una vera precisazione teologico-giuridica. Questo è un tema importante e noi desideriamo che venga trattato dal prossimo concilio.

Le potestà delegate suppongono una capacità recettiva, una potestà radicale nei delegati. Questo comprende un invito prezioso affinché vengano tipizzate in concreto le potestà che derivano dal carattere del battesimo e della confermazione, per cogliere le potestà sacre dei laici, il loro straordinario ampliamento da parte del nuovo Codice, e le molte possibilità future, soprattutto per quanto concerne le donne, radicalmente sacerdoti e membri attivi del popolo sacerdotale, almeno a livello del battesimo e della confermazioni, tanto quanto gli uomini.

Se è chiara la funzione giurisdizionale nel sistema legislativo e perfino nei gradi maggiori dell'amministrazione pubblica, lo è anche nella potestà di santificare mediante i sacramenti come segni pubblici; e lo è anche nella potestà di insegnare nei suoi vari gradi.

La comprensione del difficile tema della giurisdizione esile che si parta dalla Chiesa come comunità sacerdotale di culto, come Popolo di Dio e Corpo di Cristo, per contemplare la sua vera organicità e per evitare il pericolo di una atomizzazione bizzarra ed oscura. Esige, inoltre, che si parta dall'uguaglianza fondamentale di tutti in quanto fedeli, in quanto laici, dal conseguimento di tutti i diritti fondamentali radicati nel carattere battesimale, e dalla funzione essenziale di servizio esercitato nelle potestà più dirette e radicate funzionalmente nella grazia capitale di Cristo mediante i caratteri dell'Ordine. Solo così è possibile giungere ad una vera armonizzazione dei vari ministeri, funzioni e carismi; solo così vengono rispettati i vari ambiti di libertà che provengono dallo Spirito " qui non alligatur " (che non è vincolato); solo così si coopera efficacemente, come vuole il vero diritto, al bene comune. Non c'è dubbio che il passo compiuto dal Vaticano II è stato molto grande, come anche dal Nuovo Codice. È altrettanto certo, però, che, a poco a poco, sotto la guida dello Spirito Santo, sotto la direzione e la garanzia del Romano Pontefice e del Collegio episcopale, si faranno in futuro ancora molti altri passi.

Bibl. - Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, 2 voll., Ed. dehoniane, Napoli, 1988. Pinto P.V., Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma, 1985.



Autore: L. Vela
Fonte: Dizionario sintetico di pastorale (Casiano Floristan - Juan Josè Tamayo)