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Martedi, 16 aprile 2024 - Santa Bernadette Soubirous ( Letture di oggi)

Delinquenza


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Tutte le società hanno bisogno di regolare la convivenza con una serie di norme. Si chiama delinquente colui che commette qualche delitto, cioè, qualche atto colpevole, contrario al diritto vigente e punito con una pena. Cosi dunque è delitto quello, e solo quello, che le leggi positive indicano come tale. Potrebbe darsi il caso che uno Stato consideri delitto l'esercizio di alcuni diritti umani (obiezione di coscienza, libertà di espressione, ecc.), ma può anche darsi che certi comportamenti notevolmente dannosi alla società non entrino in questa categoria (questo sarebbe il caso dei cosiddetti delitti dal colletto bianco). A partire da Klutt (secolo XVIII), si distingue tra delitti politici (atti contro la sicurezza dello Stato motivati da ragioni ideologiche) e delitti comuni.

Gli anni '30 furono quelli dell'apogeo delle teorie che cercavano nella ereditarietà genetica dei delinquenti comuni la spiegazione del loro comportamento (Lange giunse a scrivere un libro dal titolo drammatico: Il delitto come destino). Oggi, prevalgono le teorie che ritengono la delinquenza comune la risposta degli individui ad un ambiente (familiare eo sociale) cattivo. Il fatto che gli istituti penitenziari siano riempiti soprattutto di individui appartenenti alle classi più povere e che la maggior parte dei delitti siano appunto contro la proprietà porta a chiedersi se l'aggressione di molti di questi tali non sia la risposta ad una aggressione precedente della società contro di loro. Tuttavia, la reazione abituale di fronte al crescere dell'insicurezza cittadina si limita a chiedere più polizia e non una maggiore giustizia sociale.

Una scorsa attraverso il diritto comparato mette in chiaro che, se si esclude la multa, il sistema penale non conosce praticamente altri mezzi per far fronte alla delinquenza all'infuori della privazione della libertà. Tuttavia, sembra dimostrato che il carcere, nonostante il suo enorme costo economico, non solo è fallito come sistema di rieducazione, ma anzi accentua le tendenze antisociali. Il suo unico obiettivo è quello di ritirare per un certo tempo dalla circolazione sociale i condannati. Sarebbe necessario trovare altre formule alternative.

È un progresso della storia recente quello di non trattare i minorenni che infrangono le leggi nella stessa forma degli adulti. Fino al Diritto Romano, nessun codice aveva regolato le norme penali riguardanti i maggiorenni. Teodosio e Giustiniano diedero disposizioni particolareggiate verso i minori di sette anni. Però, a partire da questa età, i fanciulli erano condannati alle stesse pene degli adulti: carcere, torture e perfino la pena di morte. Fu il papa Clemente XI che fondò per la prima volta uno stabilimento specifico nel 1704 per i giovani delinquenti (l'ospizio di san Michele). A partire da allora, cominciò a diffondersi il trattamento differenziale ai fanciulli. In Spagna, l'età maggiorenne per il codice penale è fissata a 16 anni. Quelli che sono inferiori a questa età e trasgrediscono le leggi penali cadono sotto la competenza del Tribunale per la tutela dei minori che non ritiene come delitti le loro trasgressioni.

Bibl. - Bandini T. - Gatti U., Delinquenza giovanile, Giuffrè, Milano, 1987. Cohen A.K., Controllo sociale e comportamento deviante, Ed. Il Mulino, Bologna, 1969. De Leo G. - Cuomo M.P., La delinquenza minorile come rappresentazione sociale, Marsilio, Venezia, 1983. Heuyer G., La delinquenza giovanile, Francavilla, 1973. Masini V., " Devianza ", in: Dizionario di Scienze dell'educazione, Elle Di Ci, LAS, SEI, Torino-Roma, 1997, pp. 280-282.



Autore: L. González-Carvajal
Fonte: Dizionario sintetico di pastorale (Casiano Floristan - Juan Josè Tamayo)