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Venerdi, 29 marzo 2024 - Santi Simplicio e Costantino ( Letture di oggi)

Consiglio presbiterale


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La costituzione ed il funzionamento del consiglio presbiterale si trova nei decreti conciliari Christus Dominus (n. 27) , Presbyterorum ordinis (n. 7) e nel " motu proprio " Ecclesiae sanctae (6.9.1966). Il Concilio stabilisce: " Vi sia nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi, nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire ? una commissione o senato di sacerdoti in rappresentanza del Presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il Vescovo nel governo della diocesi " (PO 7).Con questa decisione, il Concilio ha restaurato un'istituzione della Chiesa primitiva, in cui i presbiteri formavano un collegio, a modo di senato, per aiutare il vescovo, primo responsabile del ministero diocesano. La necessità del consiglio presbiterale è ovvia nella nostra situazione attuale, in quanto in ogni diocesi è necessario un gruppo ristretto di presbiteri, rappresentanti di tutto il clero, per collaborare col vescovo " nel governo della diocesi ", mediante un dialogo in comune. Così, vengono evitati i personalismi eccessivi del vescovo o del vicario.

Cinque note fondamentali caratterizzano il consiglio presbiterale. In primo luogo, è una isituzione prescritta. Questa prescrizione obbligatoria per diritto ecclesiastico concorda con la natura sacramentale dell'ufficio dei presbiteri che, in forza dell'ordinazione, sono " necessari collaboratori e consiglieri " dei vescovi (PO 7).

In secondo luogo, il consiglio presbiterale è un organismo rappresentativo istituito con la finalità di essere espressione del presbiterio, non come un semplice strumento personale del vescovo. La rappresentatività deve essere qualitativa, non semplicemente numerica. Devono essere rappresentati i vari ministri (parroci, coadiutori, cappellani, ecc.), le zone pastorali, le istruzioni (il capitolo, il seminario, la curia), le " generazioni " sacerdotali (giovani e vecchi), ed anche le " tendenze " che vi sono nel clero. Il consiglio presbiterale deve rappresentare l'intero presbiterio diocesano in maniera giusta ed efficace. I suoi membri vengono eletti dagli stessi sacerdoti. Il vescovo si riserva di solito la nomina di alcuni componenti.

In terzo luogo, il consiglio presbiterale è un organismo consultivo particolare che promuove il dialogo dei presbiteri con il loro vescovo e dei presbiteri tra di loro. Però, non è un contrappeso democratico alla autorità del vescovo, né una concessione paternalista del vescovo ai presbiteri. La finalità del consiglio presbiterale si compie quando il vescovo ascolta i suoi sacerdoti e consulta il suo consiglio sui " problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e il bene della diocesi " (PO 7). È con questo senato che viene attualizzata la curia diocesana. Il consiglio presbiterale, tuttavia, non è pienamente democratico, poiché non ha potere legislative né esecutivo, ma agisce come organo consultivo. Però, quando si tratta di fornire informazioni o di pronunciare un parere, tutti i membri devono avere piena libertà di esprimersi.

In quarto luogo, il consiglio presbiterale è cooperatore del vescovo " nel governo della diocesi ". Le competenze di questo senato si riferiscono al campo dell'attività pastorale e al bene della diocesi. A dire il vero, non è facile distinguere il consiglio presbiterale da quello pastorale dal momento che entrambi hanno quasi le stesse finalità. La differenza sta nella loro composizione, poiché nel consiglio pastorale, ci possono essere laici.

Infine, il consiglio presbiterale è un organismo permanente, poiché rappresenta il presbiterio il quale fa parte della struttura costituzionale della diocesi. Questa permanenza è distinta dalla permanenza personale dei membri che la compongono. In " sede vacante ", cessano tutti i membri. Inoltre, possono essere rimossi dal vescovo.

In sintesi: il consiglio presbiterale è un organismo rappresentativo diocesano. Consegue dalla comunione gerarchica tra il vescovo e i presbiteri. È prescritto tassativamente. Ha la funzione consultiva e di dialago con il vescovo " affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui (al vescovo) affidata " (CIC 495 § 1).

Bibl. - Aa.Vv., La Chiesa particolare, Bologna, 1985. Aa.Vv., Episcopato, presbiterato, diaconato. Teologia e Diritto Canonico, Ed. Paoline, 1988. Cappellini E. - Coccopalmerio F., Temi pastorali del nuovo Codice, Brescia, 1984. Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale, 2 voll., Ed. dehoniane, Napoli, 1988. Morgante M., La Chiesa particolare nel Codice di Diritto Canonico, Ed. Paoline, 1985.




Autore: C. Floristán
Fonte: Dizionario sintetico di pastorale (Casiano Floristan - Juan Josè Tamayo)