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Venerdi, 26 aprile 2024 - San Marcellino ( Letture di oggi)

Concordato


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Il termine concordato è usato per indicare qualsiasi tipo di accordo tra la Chiesa e lo Stato. In senso più stretto, la parola " concordato " indica il patto tra uno Stato e la Santa Sede, che riveste la forma più solenne di un trattato internazionale e che ha un contenuto ampio, costituendo, per ciò stesso, un vero statuto giuridico bilaterale. Il concordato è dunque un accordo tra la Chiesa e lo Stato per regolare punti che interessano entrambe le parti.

Gli accordi meno solenni, e che si occupano solo di alcuni aspetti concreti particolari e provvisori, sono chiamati patti, o convenzioni, accordi, protocolli, ecc. Si tratta di accordi parziali. La terminologia non è, però, sempre la stessa.

Il concordato costituisce oggi un vero trattato internazionale di carattere normativo. Si fonda sul Diritto Naturale e su quello delle Nazioni. Le clausole contrattuali creano nelle due parti un obbligo giuridico di attenersi ai patti. Questo causa il diritto soggettivo di esigerne l'adempimento. Le clausole normative stabiliscono alcune norme oggettive di diritto, valide e applicabili agli ordinamenti giuridici di entrambe le parti contraenti.

La norma concordata occupa un rango superiore a quello di qualsiasi norma di diritto interno od esterno, senza che si trasformi in diritto interno, eccetto che il concordato venga pubblicato ufficialmente.

Nella Chiesa, solo la Santa Sede è soggetto capace di concordati. La Santa Sede è l'unica persona giuridica pubblica che esercita, col riconoscimento e con l'accettazione della comunità internazionale, lo ius legationis. Con la Santa Sede, unica persona giuridica internazionale nella Chiesa, e sua rappresentante, gli Stati stipulano concordati. È dunque tutta la comunità politica, costituita in Stato, che rimane vincolata e che è soggetta ai diritti ed obblighi che derivano dall'accordo solennemente stabilito. Pertanto un semplice cambio di governo non fa cessare i concordati.

Normalmente, il concordato adotta la forma di un trattato solenne bilaterale. Storicamente, sono state usate anche altre forme: il documento duplice, la bolla pontificia, ecc.

Sono tre i momenti fondamentali nella elaborazione di un concordato: il negoziato, la firma e la ratifica. Il negoziato suole farsi mediante ministri plenipotenziari. Dopo che è stato raggiunto l'accordo, si procede alla firma. Viene poi la ratifica e l'approvazione definitiva. Questa è competenza esclusiva del Romano Pontefice e del Capo dello Stato. Negli stati democratici, prima della ratifica da parte del Capo dello Stato, è richiesta l'approvazione delle Camere o del Parlamento, che lo fanno per legge. In questa maniera, il concordato passa sotto il controllo del potere legislativo. Nella Chiesa, in cui tutti i poteri convergono nel Romano Pontefice, non è richiesta l'approvazione di altri organi. Per l'entrata in vigore del concordato, si richiede l'interscambio di strumenti di ratifica. Ciò viene compiuto dai ministri plenipotenziari nel luogo e nel tempo prestabiliti. Però, la piena efficacia come legge statale viene conseguita, ordinariamente, quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato.

Il concordato ha bisogno di essere interpretato. La sua interpretazione più piena e più efficace è quella autentica bilaterale. E' quella definitiva. Riguardo al modo, abbiamo un esempio famoso negli Acuerdos tra la Santa Sede e il governo spagnolo, del 3 Gennaio 1979, in cui è stabilito che la Santa Sede ed il governo spagnolo procederanno di comune accordo nel risolvere i dubbi o le difficoltà che potranno sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione di qualsiasi clausola, ispirandosi ai princìpi e allo spirito di cui sono animate.

I concordati, come le leggi, tendono ad essere stabili, ma la stabilità non è sinonimo di perpetuità. E' chiaro che un concordato può essere abrogato o trasformato solo col reciproco consenso di entrambe le parti.

Bibl. - Aa.Vv., La revisione del Concordato, Città del Vaticano, 1985. Aa.Vv., I nuovi Accordi concordatari tra Chiesa e Stato in Italia, Ed. dehoniane, Bologna, 1985. Aa.Vv., Concordato e Costituzione, Bologna, 1985. Aa.Vv., Il " nuovo " Concordato, Torino, 1986. De Mattei R., L'Italia cattolica e il nuovo Concordato, Roma, 1985.




Autore: L. Vela
Fonte: Dizionario sintetico di pastorale (Casiano Floristan - Juan Josè Tamayo)