Scrutatio

Martedi, 16 aprile 2024 - Santa Bernadette Soubirous ( Letture di oggi)

Padrino


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Colui che tiene a battesimo o a cresima un candidato. Il Diritto Canonico stabilisce che almeno uno, ma possibilmente due, uno di ogni sesso, siano presenti alla cerimonia o almeno adempiano il loro compito per procura. I padrini devono essere scelti o dal candidato (se è adulto), o dai genitori o tutori del candidato, o dal parroco. Il padrino deve essere cattolico, avere già ricevuto il battesimo, la cresima e l'eucaristia, deve aver di solito almeno sedici anni di età e non essere il padre o la madre del battezzando. I nomi dei padrini sono registrati nel registro dei battesimi. Oltre a dare buon esempio e ad essere di sprone nella vita cristiana, i padrini si assumono la responsabilità dell'educazione cristiana nei riguardi dei loro figliocci qualora i genitori o chi ne fa le veci mancassero a questo loro dovere (cf CIC 774, 851, 872?874). Nella cresima, è auspicabile che i padrini siano gli stessi del battesimo, in quanto i doveri che si assumono assomigliano a quelli che si sono assunti i padrini nel battesimo (CIC 892?893, 895). Cf Battesimo; Confermazione; Impedimenti del matrimonio.

Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)