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Venerdi, 19 aprile 2024 - San Leone IX Papa ( Letture di oggi)

Confessione


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È l'accusa dei peccati fatta a Dio, o agli uomini, in pubblico o in privato, con formule generali oppure particolari.
Il Vecchio Testamento insegna che Dio vuole la c., o riconoscimento dei propri peccati, come condizione per il perdono. Vorrebbe che Adamo ed Eva (Gen. 3, 11.13), Caino (Gen. 4, 9) e David (2Sam 12-13) riconoscessero dinanzi a Lui la loro colpa. Viene promesso il perdono a chi confesserà i propri peccati (Prov. 28, 13), e vengono esortati gli uomini a non sentire vergogna di confessarli (Eccli. 4, 31). Il Salmista dice di aver confessato a Dio le proprie iniquità e che è stato da lui perdonato (Ps. 32, 5). Nel Ps. 51, 6 David apertamente confessa di aver peccato. Faraone (Gen. 41, 9) dice di riconoscere la propria colpa. Nehemia (Neh. l, 6), per placare il Signore, fa la c. dei peccati del popolo. Gli Israeliti, congregati in assemblea, fanno una confessione pubblica (Neh. 9, 2) dei peccati propri e dei padri loro. Daniele stava facendo dinanzi a Dio la c. dei propri peccati e di quelli del popolo quando gli apparve l'Arcangelo Gabriele (Dan. 9, 20). Esdra, durante il sacrificio vespertino, confessa dinanzi a Dio di essere molto peccatore (Esd. 9, 6). Gli Israeliti, esuli in Babilonia, raccomandano a quelli di Gerusalemme che preghino per loro, perché hanno peccato contro Dio, e perciò l'ira del Signore li ha perseguiti fino ad allora (Bar. l, 13); segue la c. dei peccati (Bar. 1, 17 ss.).

La legge mosaica prescrive la c. dei peccati in formule particolari, in determinate circostanze. Il Sommo Sacerdote, tutti gli anni, nella festa dell'espiazione, faceva la confessione pubblica dei peccati di tutto Israele, ponendo le mani sul capo del caprone (Lev. 16, 21): la c. veniva fatta in termini generali. Una c. speciale e determinata era prescritta per chi faceva un sacrificio per il peccato o per il delitto. Era prescritta anche per il sommo Sacerdote per un errore involontario nel compimento delle sue funzioni (Lev. 4, 3-12): agli anziani per un peccato commesso dal popolo per ignoranza (Lev. 4, 13-21); ai principi e agli altri per le violazioni involontarie della legge (Lev. 4, 22-35); a quanti, chiamati, si rifiutassero di testimoniare e a quelli che avessero toccato qualche oggetto impuro, o che avessero per dimenticanza violato i giuramenti fatti, o che dovessero fare una restituzione, o che avessero commesso un furto o una frode (Lev. 6, 1-7; Num. 5, 6 s.). Nel V. T. quindi si hanno tre specie di c. dei peccati fatta a Dio: a) una interna; b) una esterna e generale di tutti i peccati del popolo; c) una particolare per determinate colpe. Nel Nuovo Testamento, numerosi testi parlano della c. Quanti ricevono dal Battista il battesimo di penitenza confessano i propri peccati (Mt., 3, 6; Mc. l, 5): non sappiamo se fosse una c. generica o specifica delle colpe commesse. Nel V. T. nessuno degli uomini aveva il potere di rimettere i peccati. Nel N. T. questo viene concesso da Gesù agli apostoli (Mt. 16, 18 s.: a Pietro; Mt. 18, 18: a tutti gli apostoli; cf. Mt. 9, 2-8; Mc. 2, 3-12; Lc. 5, 18-26). Gesù stesso rimette i peccati, con scalpore dei Farisei presenti. Nel conferire il potere agli apostoli, Gesù non dice esplicitamente che devono confessarsi i peccati, ma ciò è implicito nel potere dato agli apostoli di rimetterli. In Efeso molti convertiti da Paolo confessano i propri peccati (At. 19, 18). Dio rimette i peccati a chi li confessa (I Io. 1, 9). Di ambedue questi passi gli autori discutono se si tratti di c. sacramentale. Questo, nel primo caso dipende dalla determinazione del fatto se quelli che si confessavano fossero già battezzati oppure no. Nel secondo caso, parrebbe più probabile che ti tratti di riconoscimento e di accusa generale dei propri peccati dinanzi a Dio; non quindi di c. sacramentale, in specie ed esclusivamente. Anche s. Giacomo raccomanda la confessione delle proprie colpe (Iac. 5, 16). Secondo alcuni raccomanderebbe di dirsi scambievolmente i torti fattisi; secondo altri, invece, di dire i propri difetti ad un uomo santo, per averne consigli e preghiere. La più probabile opinione però è quella tenuta dalla maggior parte degli esegeti e teologi cattolici, e cioè che si tratti di c. sacramentale fatta a ministri della Chiesa. Vengono presentati alcuni testi che sembrerebbero negare la remissibilità dei peccati: Mt. 12, 31: bestemmia contro lo Spirito Santo; Hebr. 6, 4-6: apostasia; Hebr. 10, 26; 12, 16 s., in cui probabilmente si tratta di rinnegati, di apostati. In tutti questi passi, invero, non si nega la possibilità della remissione dei peccati dopo il battesimo, come volevano i Montanisti ed i Novaziani, ma si afferma che quelli che han rigettato la fede non sono più partecipi della mediazione del Cristo e dopo l'apostasia, data la loro disposizione di animo è molto difficile possano riacquistare la fede, e quindi poter avere la remissione dei loro peccati. La c. sacramentale è attestata in modo esplicito in Io. 20, 19-23; Gesù alla sera dello stesso giorno della risurrezione, appare ai discepoli; li saluta, mostra loro le mani e il costato; quindi, ripetuto il saluto prosegue: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi (= vi comunico il mio potere)... Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, saran rimessi; a chi li riterrete, saran ritenuti».

Gesù dà agli apostoli il potere di dare una sentenza, come quella di un giudice in tribunale; essi devono giudicare se assolvere il peccatore o negargli l'assoluzione. Non possono pertanto decidere se il peccatore non va da loro ad esporre lo stato della sua anima. Gesù dice che egli ratifica in cielo la sentenza pronunziata dal confessore-giudice; qui in terra.

BIBL. - P. THEOPH. GARCIA AB ORBISO, Epistula s. Iacobi. Roma 1954, al c. 5; P. HEINISCH. Teologia del Vecchio Testamento. (trad. it.). Torino 1950, pp. 243. 255. 258. 291; J. BONSIRVEN, Teologia del Nuovo Testamento, (trad. it.). Torino 1952, pp. 80. 320.

Fonte: Dizionario Biblico diretto da Francesco Spadafora