Giurisdizione
L'autorità legale di giudicare ciò che è retto e ciò che non lo è e di agire conseguentemente. Nella legge canonica, « giurisdizione » significa il diritto e il dovere di governare all'interno della Chiesa. L'autorità va intesa come propriamente pastorale e va esercitata con umiltà e amore (Gv 2,15?17; 1 Pt 5,1?4). Pure essendo ordinati, i « chierici » hanno, però, bisogno generalmente di ricevere la facoltà prima di esercitare il loro ministero: per es., prima di udire le confessioni (cf CIC 966, 967). I parroci hanno un'autorità ordinaria delegata dal loro vescovo e possono delegare il diritto di battezzare e di benedire i matrimoni ad altri presbiteri e diaconi. Quelli che sono stati ordinati possono ricevere una giurisdizione; i laici possono collaborare nell'esercizio della stessa giurisdizione: per es., come giudici in tribunale (CIC 274, 129). Cf Clero; Ordine.
Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)
Fonte: Dizionario sintetico di Teologia (G.O Collins, E.G. Farrugia)